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TRIBUNALE ORDINARIO

E' il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario.
Con il Decreto legislativo n. 51/98, che ha abolito il Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di pace.
Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo).
Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione).
Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge.
I Tribunali ordinari sono 166, due dei quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani.

Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

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