Il termine latino, da cui deriva l’italiano "tribunale", indicava in origine la
tribuna dalla quale il giudice amministrava la giustizia. Nell’ordinamento giudiziario
italiano il tribunale identifica l’organo giurisdizionale che ha composizione monocratica
o collegiale (giudice unico di primo grado). Nel campo civile ha competenza per
tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace. E’ inoltre sempre
competente per tutte le cause relative allo stato e alla capacità delle persone,
per la querela di falso, per la dichiarazione di fallimento e le cause che ne derivano,
oltreché per le controversie di valore indeterminabile. E’ inoltre giudice di appello
rispetto alle sentenze del giudice di pace. In materia penale, il tribunale ordinario,
che esercita la giurisdizione in primo grado, è competente per i reati che non appartengono
alla competenza del giudice di pace o della corte di assise.
La funzione fondamentale del Tribunale è quella di assicurare una risposta giusta
e fornita in tempi ragionevoli in base alle esigenze richieste dai cittadini per
veder risolte le loro controversie tanto che si pone, come obiettivo principale
e come valore fondamentale della Costituzione, di perseguire “la ragionevole durata
del processo”.
Lo stesso art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, entrata
in vigore nel nostro ordinamento solo nel 1955, sancisce “Il diritto di ogni persona
ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti un Tribunale
indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia
dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di
ogni accusa penale che gli venga rivolta“.
Statuizione questa, sinteticamente espressiva di fondamentali principi giuridici
elaborati dai sistemi giuridici europei, che ha oggi trovato un ulteriore riconoscimento
nell’art. 111 Cost., nel quale, tra l’altro si è ritenuto di ribadire che “La legge
assicura la ragionevole durata“ del processo in condizioni di parità tra le parti
e di imparzialità e terzietà del giudice.